Una combinazione di diritti - LevanteNews
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Una combinazione di diritti

Generico maggio 2024

La presente narrazione attiene al sensibile rapporto tra discriminazione di genere e libertà religiosa, posto in specifica relazione alla sentenza Obergefell che dal 2015  ha introdotto nell’ orientamento ordinamentale statunitense i matrimoni omosessuali.

In specie si prende atto, da un documento dell’ “Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose” (fonte newsletter OLIR.it), di un contenzioso innescatosi a Denver, Colorado, tra un pasticcere e una coppia omosessuale in procinto di sposarsi, la cui causa scatenante è stata, in primis, l’ordinazione di una particolare torta nuziale e, in secundis, il rifiuto del pasticcere di confezionarla.

A prima vista, la questione parrebbe riecheggiare un provinciale e gretto razzismo, fino a rimandare alla trama del film “Suburbicon” (2017).

Essa si pone invece ad un livello differente, giacché l’orientamento religioso (cristiano metodista) del pasticcere non contempla la possibilità del matrimonio omosessuale; nel caso in parola, non è altresì contemplabile la preparazione della relativa torta nuziale. Pur tuttavia, lo stesso pasticcere non esita a fornire al cliente soluzioni dolciarie alternative e pronte all’uso.

Riepilogando, il pasticcere, in linea col proprio orientamento religioso, non si è potuto prestare alla preparazione della torta nuziale indicata dalla coppia, ma le ha messo a disposizione un dolce simile già pronto e adeguato allo scopo.

Dal prosieguo della questione si prende atto che il pasticcere ha deciso di sospendere, vista la causa legale sorta,  qualsivoglia successiva ordinazione di dolce nuziale.

La narrazione intende pertanto denotare il complesso equilibrismo tra differenti diritti, il diritto del cliente e il diritto del titolare dell’attività, in ossequio ai rispettivi orientamenti.

E’ impensabile da ciò sortire un ordito che definitivamente pacifichi la questione rappresentata, tanto più quando le relative sentenze, come tipico del Common Law anglosassone, si susseguono e si innovano via via  per le interpretazioni locali dei diversi organi di giudizio.

In conclusione, va in specie ribadita l’attuale complessità di combinare gli opposti diritti delle singole parti: dell’una, il diritto ad osservare il proprio orientamento religioso; dell’altra,  il diritto ad esaudire i propri desideri, senza incorrere in ostacoli dottrinali o in pregiudizi.

 

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