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Etichettatura dei cibi contenenti insetti: un importante risultato a difesa del consumatore e del made in Italy

DA CRISTIAN PIETRINI – DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

I quattro decreti interministeriali per l’etichettatura degli alimenti e degli ingredienti a base di insetti destinati al consumo umano, scritti l’uno come copia dell’altro e presentati la scorsa settimana in una conferenza stampa congiunta, dal Ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e dai Ministri delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, e della salute, Orazio Schillaci, a cui hanno contribuito in maniera decisiva le Regioni Italiane attraverso la Conferenza Stato-Regioni, determinano un importante risultato non solo in termini di tutela ad ampio raggio dei consumatori ma anche e soprattutto dei prodotti alimentari italiani.

Le norme previste dai decreti infatti prevedono che le indicazioni sulla tipologia e la provenienza dell’insetto, presente nel prodotto alimentare, dovranno essere, facilmente visibili e chiaramente leggibili in modo immediato per l’acquirente con espresso divieto di nascondere, oscurare, limitare o separare tale dato da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Il risultato concreto di queste importanti novità, riguarderà non solo l’indicazione da riportare sulle confezioni di tutti quei prodotti ottenuti tramite l’utilizzo di Acheta domesticus (grillo domestico), larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) e Locusta migratoria, ma comporterà anche una diversa allocazione degli stessi all’interno dei locali di vendita, in quanto tali prodotti dovranno essere posti in comparti separati e segnalati attraverso apposita cartellonistica.

A queste prescrizioni se ne affianca un’altra, avente anch’essa un ruolo cardine all’interno della normativa, ovvero la tutela della salute del consumatore. Infatti, nell’etichetta dovrà trovare spazio e pertanto indicazione, se l’ingrediente dell’insetto utilizzato possa provocare “Reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all’elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall’art. 21, paragrafo 1, del regolamento Ue n. 1169/2011”.

Per quanto riguarda invece il regime sanzionatorio, viene di fatto richiamato quanto previsto dal D. Lgs. N. 231/2017, ovvero nel caso di mancato rispetto delle regole appena esaminate, il contravventore rischierà di vedersi comminare sanzioni che nella peggiore delle ipotesi potranno raggiungere l’importo di 24mila euro.

In conclusione, Vi segnalo che all’interno dei decreti è prevista una sorta clausola di salvaguardia, la quale prevede che l’applicazione dei decreti in esame sarà in vigore per tutti quei prodotti a base di insetti “immessi in commercio a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, escludendo dall’ambito di applicazione quelli “legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato Ue o in Turchia o in uno stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo”.