Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Con la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, durante “Telefisco” dello scorso 27 gennaio, è stata confermata la validità per tutto il 2022 della L. 398/1991, in quanto, pur essendo stato emanato il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 con cui è stato individuato nel 23 novembre 2021, il termine di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), la riforma per essere completa necessiterà dell’entrata che in vigore della nuova parte fiscale, prevista e disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore. Infatti, sino a quando non si pronuncerà la Commissione Europea, relativamente alle norme fiscali legate alla Riforma del Terzo Settore, le quali troveranno comunque applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà il provvedimento, sarà ancora applicabile la normativa attualmente vigente.
La data del 23 novembre 2021 ha rappresentato comunque un passo fondamentale nella riforma del Terzo Settore, in quanto con l’iscrizione nel Registro Unico, le organizzazioni potranno acquisire, con effetto costitutivo, la qualifica di Ente del Terzo Settore (Ets), presupposto fondamentale per fruire delle diverse agevolazioni previste dalla riforma.
Va comunque segnalato, che gli enti ad oggi non iscritti ad alcun registro di settore e tutti gli altri enti costituitisi successivamente al 23 novembre 2021 (quindi che non sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus) , non hanno alcun termine specifico entro cui adeguare il loro statuto alla nuova normativa, non essendo per loro, in generale, l’iscrizione al Runts obbligatoria per legge. Per tutti questi enti però diverrà fondamentale prestare attenzione alla data di entrata in vigore della nuova parte fiscale, in quanto solo da quel momento gli enti che ad oggi non sono in possesso di particolari qualifiche, andranno a perdere i fondamentali benefici ed agevolazioni di cui invece oggi godono, compreso i regime fiscale di cui alla legge 398/1991 che verrà di fatto abrogato dall’entrata in vigore del Titolo X del codice del Terzo Settore.
In quest’ottica, gli enti non obbligati ad iscriversi al RUNTS, dovranno, caso per caso, effettuare una analisi costi/benefici, tesa a valutare i vantaggi che potenzialmente deriveranno dall’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ed i relativi maggiori costi di gestione conseguenti dall’adozione del regime di vantaggio previsto, in quanto la mancata annotazione di un ente non commerciale al Registro, non consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo di fatto la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali previsti dal codice del terzo settore, con conseguente applicazione della normativa prevista dal DPR 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di enti non commerciali, che prevede all’art. 145 un regime forfettario per la determinazione del reddito d’impresa applicabile a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/1973.
Per quanto appena segnalato ed alla luce della risposta dell’Agenzia delle Entrate con cui viene ribadito che la Legge 398/1991, è in vigore per tutto il 2022, l’applicazione dei vantaggi da essa derivanti, rimangono ancora vincolati alla comunicazione della scelta attraverso il quadro VO della dichiarazione IVA anche per quegli enti esentati dalla presentazione del modello di dichiarazione IVA annuale e all’inoltro dell’opzione alla SIAE di competenza entro 30 giorni dall’inizio dell’attività commerciale.
Vi ricordo che il limite dimensionale per poter usufruire delle agevolazioni è del tutto invariato rispetto al 2021, ed è pari a 400.000 Euro. In caso di nuove attività IVA, attivate durante l’anno 2022, il valore appena indicato, dovrà essere proiettato su 365 giorni e pertanto non potrà superare tale valore.
In conclusione del presente articolo, è appena il caso di ricordare che in tema di adempimenti da porre in essere e relative agevolazioni, rimangono valide le principali regole previste dalla 398/91 ovvero:
- la fatturazione è sempre obbligatoria per le prestazioni di pubblicità, sponsorizzazioni e per le cessioni di diritti televisivi e di trasmissione radiofonica.
- le operazioni di vendita insieme alle fatture di acquisto devono essere conservate e numerate ed insieme ai corrispettivi devono essere annotati una volta al mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento nel Registro IVA minori. In quest’ultimo registro trovano indicazione anche i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali.
- l’esonero non solo dell’obbligo della tenuta delle scritture contabili, di certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti, ma anche dalla dichiarazione annuale IVA che comporta pertanto la sola liquidazione dell’imposta determinata forfettariamente, che deve avvenire trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) attraverso la presentazione del Modello F24. Il calcolo dell’imposta da versare tiene conto delle seguenti regole:
- Versamento del 50% dei corrispettivi e proventi commerciali di qualsiasi natura ivi compresi quelli pubblicitari;
- Versamento del il 50% dell’Iva incassata sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- Versamento dei 2/3 dell’Iva incassata sulle fatture emesse per le cessioni dei diritti televisivi e di trasmissione radiofonica.