Saldo Imu: l'attenzione è alle aliquote e alle esenzioni applicabili - LevanteNews
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Scadenza 16 dicembre

Saldo Imu: l’attenzione è alle aliquote e alle esenzioni applicabili

In caso contrario il saldo IMU 2021 dovrà essere calcolato applicando le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2020.

Portafoglio, soldi, banconote

Da Cristian Pietrini Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Le famiglie ed i professionisti liguri, non hanno ancora avuto il tempo di mettersi alla spalle il grande “imbuto fiscale” del 30 novembre, con oltre una sessantina di adempimenti da porre in essere, e già all’orizzonte si profila la scadenza del 16 dicembre, data entro la quale, i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, dovranno provvedere all’autoliquidazione del saldo IMU, relativamente all’anno di imposta 2021.

Come segnalato nel mio precedente intervento (Famiglie liguri, un occhio attento alle numerose scadenze fiscali previste tra il 30 novembre ed il 27 dicembre) le aliquote da applicare sono quelle del 2021 solo se la delibera comunale sia stata pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (ai fini della pubblicazione il comune pertanto doveva inviare la delibera entro il 14 ottobre). In caso contrario il saldo IMU 2021 dovrà essere calcolato applicando le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2020.

Pertanto il primo passo da effettuare per arrivare alla determinazione dell’imposta da auto liquidare, è quello di accedere al sito https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm e procedere con la ricerca del comune dove è ubicato il proprio immobile per poter scaricare la delibera aggiornata delle aliquote con il relativo regolamento in vigore.

Terminato questo passaggio, che rappresenta conditio sine qua non, il contribuente dovrà munirsi del proprio SPID per accedere al sito dell’Agenzia Entrate e scaricare gratuitamente una visura catastale aggiornata dei propri immobili, dai quali si può facilmente evincere ogni singola rendita catastale, dato fondamentale per il calcolo della base imponibile. (https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate)

A questo punto non ci resta che verificare se il proprio fabbricato o terreno rientra in particolari casistiche di esenzione oppure se abbia diritto ad una riduzione dell’aliquota applicabile così come previsto dalla delibera comunale.

L’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 prevede infatti le seguenti esenzioni IMU:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Alle esenzioni appena indicate, dobbiamo aggiungere quelle riguardanti i terreni agricoli, in quanto sulla base di quanto indicato dall’ art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, non sono soggetti ad IMU:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • i terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Segnalo inoltre che, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) sono nuovamente soggetti ad IMU mentre i fabbricati merce saranno esenti dall’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Rientra, infine, nell’autonomia regolamentare di ogni comune, prevedere l’esenzione dall’IMU per alcune fattispecie ben tipizzate, ovvero:

  • gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari ex art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019;
  • gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019.

Giova inoltre rammentare le ulteriori esenzioni derivanti da tutta una serie di disposizioni emergenziali adottate dal legislatore a cavallo del biennio 2020/2021, di cui rinvio alle relative normative di riferimento per un più meticoloso approfondimento:

  • Immobili destinati a cinema e teatri (anche per anno 2022) ex art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020,
  • Immobili con sfratti per morosità ex art. 4-ter, D.L. n. 73/2021,
  • Immobili colpiti da sisma Lombardia-Venero-Emilia Romagna ex art. 1, comma 1116, legge n. 178/2020,
  • Immobili colpiti da sisma Centro Italia ex art. 1, comma 1119, legge n. 178/2020,
  • Immobili comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ex art. 9, comma 1-septies, D.L. n. 73/2021.

A chiusura dell’esame di tutte queste fattispecie, pongo la vostra attenzione su una riduzione prevista dalla legge di Bilancio 2021, la quale prevede una abbattimento del 50% dell’IMU per l’anno 2021 per le Unità immobiliare di proprietà di pensionati non residenti (art. 1, comma 48, legge n. 178/2020). Infatti la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 48) ha previsto che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti (non prevista l’iscrizione degli stessi all’AIRE) nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.

A questo punto, dopo aver delimitato l’ambito dell’applicazione IMU al proprio immobile, dovremo moltiplicare la rendita catastale precedentemente scaricata, per i seguenti moltiplicatori catastali:

  • categoria catastale da A/1 a A/11 – moltiplicatore 160;
  • categoria catastale A/10 – moltiplicatore 80;
  • categoria catastale da B/1 a B/8 -moltiplicatore 140;
  • categoria catastale C/1 – moltiplicatore 55;
  • categorie c/2- c/6, C/7 – moltiplicatore 160;
  • categorie c/3, C/4, C/5 – moltiplicatore 140;
  • categorie da D/1 a D/10 – moltiplicatore 65;
  • categoria D/5 – moltiplicatore 80.
  • Terreni agricoli – rivalutazione del reddito dominicale del 25% e poi moltiplicazione per 135
  • Fabbricati in corso di costruzione ricostruzione/ristrutturazione – valore area edificabile fino alla data di ultimazione dei lavori o fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato

Dopo di che, una volta ricavata la base imponibile, si dovrà moltiplicare la stessa per la percentuale dell’aliquota di riferimento della delibera comunale, e sottrarre quanto già versato in acconto nel mese di giugno, dove erano state applicate le aliquote dell’anno 2020. La differenza a debito ottenuta, andrà inserite nel relativo modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”
  • 3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
  • 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
  • 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
  • 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
  • 3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.

Non ci resta poi che procedere al versamento del modello F24 in banca ed in posta, entro il 16 dicembre, per poter definitivamente archiviare l’IMU 2021, con buona pace delle tasche e dei portafogli delle famiglie liguri, senza però perdere di vista il 30 giugno dell’anno successivo, data entro la quale procedere al deposito cartaceo o telematico della Dichiarazione IMU, qualora ricorrano i presupposti di legge per la sua presentazione.