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Famiglie liguri, un occhio attento alle numerose scadenze fiscali previste tra il 30 novembre ed il 27 dicembre

Generico novembre 2021

Le famiglie liguri nel breve volgere di una trentina di giorni (30 novembre – 27 dicembre) saranno chiamate ad un importante “kermesse” di scadenze fiscali che metteranno a dura prova, non solo i nervi dei propri professionisti di fiducia, già duramente sotto pressione per tutta una serie di scadenze già poste in essere od in fase di ultimazione (invio modelli 770, invio modelli Unico, calcolo acconti, saldo IMU, ecc), ma soprattutto i “portafogli” dei contribuenti, già falcidiati dalla lunga crisi pandemica, ben lungi dall’essere terminata.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza nella “giungla” dei molteplici pagamenti da effettuare in questo periodo di avvicinamento alle festività di fine anno. La prima scadenza che il malcapitato contribuente italiano si troverà ad affrontare, è quella del 30 novembre. Infatti i professionisti, i centri elaborazioni dati ed i Caf, stanno ultimando per conto dei propri clienti, una scadenza molto corposa in quanto riguarderà non solo IRPEF/IRES/ INPS ed IRAP, ma anche addizionali ed imposte sostitutive che verranno calcolate con gli stessi termini delle imposte appena citate, ovvero:

  • l’imposta sostitutiva prevista dal regime fiscale agevolato per autonomi ex 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (c.d. regime “forfetario”);
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 23/2011);
  • le imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE);
  • l’addizionale IRES per le società di comodo e in perdita sistematica; per gli intermediari finanziari; per i concessionari del settore dei trasporti; per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori petrolio e dell’energia.

Unica magra soddisfazione per i contribuenti è che non verrà versata alcuna l’addizionale comunale IRPEF, il cui pagamento do­ve­­va essere effettuato in un’unica solu­zione entro il termine di corresponsione del saldo IRPEF 2020.

Se pensate che la scadenza del 30 novembre sia finita qui, purtroppo il mio compito è quello di riportarvi alla triste realtà dei fatti, ovvero, salvo ulteriori proroghe, in questo fatidico giorno andrà in “scena” anche il pagamento della Rottamazione ter e del saldo e stralcio. Infatti, il decreto fiscale, per effetto di una modifica, ha dato un ulteriore possibilità a tutti quei contribuenti che non siano riusciti a rispettare le scadenze originarie e quelle già prorogate nella fase emergenziale. In base al dettato normativo, per evitare la decadenza dalla rottamazione ter, il contribuente viene chiamato ad effettuare, entro il 30 novembre 2021, il pagamento integrale e senza alcuna maggiorazione delle rate dovute per il 2020 e di quelle in scadenza nel 2021, per le quali quindi resta confermata la calendarizzazione prevista dal decreto Sostegni bis, inclusa anche la rata che sarebbe naturalmente scaduta il 30 novembre. Egualmente, entro lo stesso termine, al fine di non perdere i relativi benefici, deve essere effettuato il pagamento delle rate scadute nel 2020 e nel 2021, dovute da parte dei contribuenti che hanno usufruito della procedura del saldo e stralcio degli omessi versamenti di cui alla legge n. 145/2018.

Vi segnalo comunque che per espressa previsione normativa, è applicabile il periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dall’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, per cui l’inefficacia delle definizioni non si produce se il pagamento avviene entro il 6 dicembre 2021.

Trascorsi una decina di giorni da quest’ultima scadenza, il giorno 16 dicembre, le famiglie liguri ed i possessori di seconde case residenti in altre Regioni, si troveranno a dover affrontare la tanto odiata patrimoniale sui propri immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze: l’IMU.

Per procedere al calcolo di quanto dovuto, i professionisti o gli stessi cittadini che procedono in proprio ai conteggi, dovranno far riferimento a quanto precisato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 8/DF del 21 settembre 2021. Infatti con tale risoluzione è stato ribadito a lettere cubitali che in sede di saldo IMU 2021, le aliquote 2021 si dovranno utilizzare solo se la relativa delibera comunale sia stata pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (ai fini della pubblicazione il comune pertanto doveva inviare la delibera entro il 14 ottobre).

Ne consegue, che qualora non vi sia stata pubblicazione della delibera entro il 28 ottobre 2021, il saldo IMU 2021 dovrà essere calcolato applicando le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2020.

In termini riassuntivi, ciò significa che l’importo da versare al 16 dicembre 2021 sarà pari al restante 50% di quanto calcolato in sede di acconto del 16 giugno 2021 (visto che dovevano qui utilizzarsi le aliquote 2020).

A questo punto avrei potuto concludere questo intervento augurandovi un Black Friday ricco di soddisfazioni stando ben attenti al portafoglio in vista del salasso fiscale, ma il mio compito purtroppo non è ancora finito! Infatti, Vi segnalo un ulteriore ed ultimo “sforzo” finanziario di fine anno, che ovviamente viene richiesto alle malcapitate partite IVA che non rientrino nel regime forfetario. Infatti tra il ricco pranzo di Natale/Santo Stefano ed il Cenone di Capodanno, i professionisti e le imprese dovranno fare i conti con l’acconto IVA che dovrà essere versato entro il 27 dicembre. Infatti con codice tributo 6013 per i contribuenti IVA mensili  e con codice tributo 6035 per i contribuenti IVA trimestrali, imprenditori e professionisti dovranno “anticipare”, se si opta per il metodo storico in luogo del metodo previsionale o analitico, l’88% del debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente,
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva,
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Magra consolazione per il contribuente, è che l’acconto non è dovuto se l’importo da versare sia pari oppure inferiore ad euro 103,29 e che l’importo versato dovrà poi essere defalcato dal debito risultante:

  • dalla liquidazione IVA di dicembre per i contribuenti mensili ed il cui termine di versamento – nel caso di debito – è il 17 gennaio 2022;
  • dalla liquidazione IVA annuale per i contribuenti trimestrali ed il cui termine di versamento – sempre in caso di chiusura a debito – è il 16 marzo 2022.

Non c’è che dire un periodo ricco di scadenze fiscali che ovviamente incideranno sui consumi delle famiglie liguri, già duramente provate dalla lunga crisi pandemica, in vista delle festività natalizie.

Cristian Pietrini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

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