Rapallo: parco di Portofino, il Comune ricorre contro il ministero - LevanteNews
LA REDAZIONE
Scrivici
PUBBLICITÀ
Richiedi contatto
Ambiente

Rapallo: parco di Portofino, il Comune ricorre contro il ministero

Dopo avere approvato in Consiglio comunale un'apertura verso il parco nazionale di Portofino, ora il Comune di Rapallo presenta ricorso al Tar ligure contro la decisione del Ministero circa la nuova perimetrazione

parco portofino
- Foto d'Archivio

Da Andrea Caranante

Mentre maggioranza e opposizione si uniscono in un teatrino pro-parco, ecco la determina del ricorso contro il ministero, finanziata con pubblici denari. Dalla poesia alla prosa.

*****

La determina

Il dirigente Dott.ssa Rossella Bardinu
Su istruttoria del Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giorgia Catti.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 06/04/2021, con la
quale sono stati approvati il DUP 2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con
i relativi allegati.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 06/10/2021, con la
quale è stato approvato il pPano esecutivo di gestione corredato del piano dettagliato
degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3 bis D.Lgs. 267/2000;
Premesso che in data 28/07/2021 è pervenuta al protocollo del Comune di Rapallo la
nota n.35446 con cui la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del
Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato di dover provvedere, in virtù
della sentenza n.7694 del 28/06/2021 del TAR Lazio, alla delimitazione provvisoria
del Parco Nazionale di Portofino, ai sensi dell’art.34 comma 3 della legge 394/91,
nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la
conservazione dello stato dei luoghi, secondo la proposta tecnica di perimetrazione e
zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino elaborata da ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 03/08/2021 con la
quale, tra l’altro, si è espresso dissenso e non condivisione nei confronti della
suddetta proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco
Nazionale di Portofino e delle relative misure di salvaguardia, sia nei contenuti, che
nella tempistica imposta.
Visto il Decreto n.332 del 06/08/2021 con il quale il Ministero della Transizione
Ecologica ha ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale Lazio n.7694/2021 del 28/06/2021, di dover procedere alla
adozione delle perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle
relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino.
Atteso che, in data 06/09/2021, l’Ufficio Contenzioso ha provveduto a richiedere al
competente Dirigente Settore 06 Gestione del Territorio motivato parere circa l’avvio
di azioni giudiziali inerenti le nuove misure intervenute in merito alla perimetrazione,
alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del Parco di Portofino, al fine di poter
istruire la relativa pratica.
Visto l’intendimento, espresso dal Dirigente in data 14/09/2021, di costituirsi in
giudizio, stante l’interesse della Civica Amministrazione all’impugnazione dei
provvedimenti adottati dal Ministero Transizione Ecologica.
Integralmente richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.266 del 22/09/2021,
con la qule si è deliberata l’impugnazione nanti al TAR Liguria del succitato Decreto
Ministeriale n.322 del 06/08/2021, del Ministro della Transizione Ecologica avente ad
oggetto la perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle
relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino.
Precisato che con la suddetta deliberazione è stato individuato quale legale difensore
dell’Ente , l’Avvocato Luigi Cocchi, con studio in Genova, via Macaggi 21/8.
Visto che, ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo n.50/2016, non è obbligatorio, ai fini
dell’approvvigionamento del servizio di difesa in giudizio dell’Ente, il ricorso alle piattaforme
di e-procurement, previsto ai sensi dell’art.40 c.2 Decreto Legislativo n.50/2016.
Visto il vigente regolamento comunale per il conferimento e la disciplina dei singoli incarichi
legali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29/09/2012, per la
rappresentanza e la difesa dell’Ente, con particolare riferimento all’art.3, comma 3, lettera d),
ai sensi del quale il Professionista deve essere scelto in base alle specifiche competenze
maturate nelle materie oggetto del contenzioso.
Preso atto del preventivo, dal medesimo formulato in relazione alle prestazioni
necessarie all’espletamento del suddetto mandato pari ad Euro 8.000,00, oltre cpa al
4% ed iva al 22%, per complessivi Euro 10.150,40, in aggiunta all’onere per il
deposito del ricorso pari ad euro 750,00, somma totale di euro 10.900,40 che trova
copertura alla Voce PEG 01111.03.0190.00.13, P. FIN. U. 1.03.02.11.006
“Patrocinio legale” esercizio 2021.
Dato atto che la spesa in parola è inferiore ai compensi minimi previsti dal Decreto
Ministeriale 55/2014 smi.
Ritenuto, per le motivazioni espresse, assumere l’impegno di spesa come meglio specificato
nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto.

Visto il Comunicato del 16/10/2019 con cui il Presidente ANAC ha fornito indicazioni in
merito all’acquisizione di smart cig/cig, con decorrenza 01/01/2020, anche per le fattispecie di
affidamento escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti, tra cui i servizi legali
di cui all’art.17, comma 1, lettera d), ivi comprese le rappresentanze in giudizio di cui al punto
1).
Dato atto che, conseguentemente, per il presente incarico è stato acquisito il seguente smart
CIG: ZEB33440A4 .
Dato, altresì, atto che il presente provvedimento soggiace agli obblighi di pubblicità di cui al
Decreto Legislativo n.33/2013.

Visto lo schema di disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, con il quale si definiscono le modalità e le condizioni economiche per
l’assolvimento dell’incarico professionale in questione.
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000.
Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
Dato atto che il Responsabile del procedimento provvederà a tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti
posti a carico di altri soggetti.
Atteso che il presente atto diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura
finanziaria, espresso ai sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
Verificato il rispetto dell’art.183, comma 8, del D. Lgs. 267/00, il quale dispone che il
Responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa.
Verificata l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto all’adozione del
presente provvedimento

DETERMINA
1) per quanto indicato in premessa, di procedere alla concreta realizzazione degli
indirizzi della deliberazione della Giunta Comunale n.266 del 22/09/2021, che ha
ritenuto di impugnare nanti al TAR Liguria il Decreto Ministeriale n.322 del
06/08/2021 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica, in ottemperanza a
quanto previsto dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
n.7694/2021 del 28/06/2021, ha proceduto alla perimetrazione e zonizzazione
provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco
Nazionale di Portofino;
2) di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’Avvocato Luigi Cocchi, con studio
in Genova, via Macaggi 21/8, il quale ha trasmesso il seguente preventivo in relazione alle
prestazioni necessarie all’espletamento del suddetto mandato: Euro 8.000,00, oltre cpa al 4%
ed iva al 22%, per complessivi Euro 10.150,40, in aggiunta all’onere per il deposito
del ricorso pari ad euro 750,00, somma totale di euro 10.900,40 che trova copertura
alla Voce PEG 01111.03.0190.00.13, P. FIN. U. 1.03.02.11.006 “Patrocinio legale”
esercizio 2021.
3) di provvedere, conseguentemente, all’assunzione dell’impegno di spesa come specificato
nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
4) di dare atto che, sotto il profilo della protezione dei dati personali, il rapporto professionale
con l’Avvocato cui l’incarico viene conferito è qualificabile in termini di autonoma titolarità;
pertanto, non si procederà all’adozione di atti convenzionali quali quelli previsti dagli articoli
26 e 28 del regolamento (UE) 2016/679;
5) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento soggiace agli obblighi di pubblicità di
cui al Decreto Legislativo n.33/2013;
6) di dare atto che il presente conferimento è configurabile come contratto d’opera
intellettuale, come ribadito dal citato Regolamento Comunale per il conferimento e la
disciplina dei singoli incarichi legali, ed è conferito in conformità a quanto previsto all’art.3,
comma 3 lettera d), ai sensi del quale il professionista deve essere scelto in base a specifiche
competenze maturate nelle materie oggetto del contenzioso;
7) di dare atto che, in ragione del Comunicato del Presidente ANAC del 16/10/2019, per il
presente incarico è stato acquisito il seguente smart CIG: ZEB33440A4 ;
8) di disporre che alla liquidazione della citata spesa si provvederà con separato atto di
liquidazione, sulla scorta di presentazione della relativa parcella professionale da parte del
legale incaricato, recante indicazione del codice IPA specifico dell’Ufficio Contenzioso:
MMN8AN;
9) di dare atto che è stato verificato il rispetto dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, e
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
10) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
richiedendo l’apposizione del visto con attestazione della copertura finanziaria di cui all’art.
151, comma 4^ – del D. Lgs 267/2000, e per i successivi adempimenti in ordine all’iter
formale della pratica.
Modalità e termini di impugnazione:
Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt.119 e 120 del decreto
legislativo 2 luglio 2010 n.104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine
di trenta giorni.

 

Più informazioni