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Rapallo: green pass, le norme per i dipendenti comunali

Green Pass per i dipendenti comunali, ecco le regole in vigore a Rapallo

Canessa
Il dottor Mario Vittorio Canessa

Il Green Pass negli ambienti di lavoro ed in particolare in quelli pubblici. Se ne parla molto in questi giorni. Le decisione e iniziative del Comune di Rapallo sono spesso prese ad esempio come modello. Crediamo quindi utile pubblicare le “nuove indicazioni operative in ordine all’applicazione della certificazione verde covid-19, /Green Pass) negli ambienti di lavoro  (decreto legge 21 settembre 2021 numero 127) e attuazione del ‘lavoro agile'”.

La nota è stata  redatta e firmata dal  Segretario Generale del Comune, il dottor Mario Vittorio Canessa

*****

Alla luce dei recenti interventi normativi in tema di green pass e accesso ai luoghi di lavoro
(D.L. 21 settembre 2021, n. 127) e di lavoro agile (DPCM 26 settembre 2021), si ritiene
opportuno fornire ai dipendenti dell’Ente alcune prime essenziali indicazioni, in attesa
dell’adozione delle disposizioni applicative che dovranno essere individuate, rispettivamente,
dalla Conferenza Unificata Regioni Enti Locali per quanto attiene l’estensione ai luoghi di lavoro
dell’applicazione della certificazione verde COVID-19 e da un successivo decreto della Funzione
Pubblica per quanto riguarda l’attivazione dello smart working.

Il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 24 settembre 2021 ha previsto che a
decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa torni ad essere la presenza in servizio; dalla stessa data e fino al 31 dicembre 2021,
attuale termine finale dello stato emergenziale, condizione necessaria per l’accesso ai luoghi di
lavoro da parte del personale delle amministrazioni pubbliche e per lo svolgimento delle relative
prestazione lavorative, è il possesso (e l’esibizione su richiesta), della certificazione verde
COVID-19 (Art.1, c. 1).

Destinatari dell’obbligo di possesso della certificazione verde
L’obbligo di possesso del green pass riguarda non solo il personale dipendente della pubblica
amministrazione ma anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa
o di formazione o di volontariato presso l’Ente.

Oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, dovrà essere munito di “green
pass” ogni altro soggetto inclusi i componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, nonché i
componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, che si rechino negli
ambienti di lavoro comunali per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio
datore di lavoro.

L’obbligo riguarda, pertanto, i dipendenti delle imprese alle quali sono affidati servizi in appalto,
quali:
– servizi di pulizia;
– servizi di ristorazione;
– manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture;
– personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di
consumo (caffè e merendine);
– consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

I visitatori che dovessero accedere agli ambienti di lavoro a qualunque titolo diverso dalla
fruizione dei servizi comunali (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro,
congresso o altro) dovranno essere muniti della certificazione verde ed esibirla.
Il possesso del green pass non può essere, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
Sono esonerati dall’obbligo del green pass, quale condizione di accesso ai luoghi di lavoro, i “ …
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” ( Art. 1, co. 3 D. L. 21 settembre
2021, n. 127).

Il possesso della certificazione verde, in ogni caso, non fa venire meno l’obbligo di
comunicazione che sussiste in capo al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.

Conseguimento della certificazione verde

La certificazione verde (green pass) è rilasciata nei seguenti casi (articolo 9 D.L. 22-4-2021 n.
52, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 giugno 2021, n. 87):
a) avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
b) a seguito di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;
c) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del prescritto ciclo;
d) a seguito di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare
e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo
al virus SARS-CoV-2;

Validità della certificazione verde
Quando il green pass è rilasciato per effetto dell’avvenuta vaccinazione, la validità è di 12
mesi dal completamento del ciclo di somministrazioni vaccinali (quindi dalla seconda dose), la
certificazione è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione,
contestualmente alla stessa. Tuttavia, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino; in questo caso però la
validità decorre dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e perdura fino alla
data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella
certificazione all’atto del rilascio. A decorrere dalla seconda somministrazione decorre il termine
di validità annuale.
Quando la certificazione verde COVID-19 è rilasciata a seguito dell’ avvenuta guarigione da
SARS-CoV-2, la stessa ha una validità di sei mesi, decorrente dalla guarigione stessa.

Per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quat-
tordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del
prescritto ciclo, la certificazione verde COVID-19 è rilasciata con validità di dodici mesi a decor-
rere dall’avvenuta guarigione.
Qualora la certificazione verde consegua alla sottoposizione a test antigenico molecolare, con
esito negativo, la validità del green pass è circoscritta a 72h; nel caso di test antigenico
rapido la validità è ridotta a sole 48 h.
In ogni caso la certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa,
l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente al 22 aprile 2021 sono valide per sei
mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Verifiche sui luoghi di lavoro
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere sod-
disfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio, ovvero essere comunque presenti in un
momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della
predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiu-
stificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile .
Il dipendente potrà comunicare preventivamente l’assenza della certificazione verde, al datore di
lavoro, ai sensi del comma 6 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.
Compiti del datore di lavoro
Le verifiche in ordine all’osservanza dell’obbligo di possesso del green pass ai fini dell’accesso
ai luoghi di lavoro sono demandate ai datori di lavoro che nel caso di specie sono i Dirigenti dei
vari Settori in cui è suddiviso l’Ente.

Per la compiuta definizione delle misure organizzative con le quali saranno resi effettivi i
controlli e le verifiche previsti dal decreto legge n. 127/2021 nei confronti del personale
dipendente, nonchè l’accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni, al momento
deve necessariamente rinviarsi ai contenuti delle linee guida che saranno adottate con decreto
del Presidente del Consiglio su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e della salute,
nonché ad un successivo atto organizzativo interno.

Conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di possesso del green pass
Il dipendente sprovvisto di green pass e per il quale non ricorrono le specifiche cause di
esonero, può ricadere in due distinte discipline:
1) Il dipendente privo del c.d. “Green Pass” al momento dell’accesso al luogo di lavoro o
che comunichi di non esserne in possesso “ … è considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione (…) senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata (…) non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominati” (Art.1, co. 6, D.L. n. 127/2021).
2) Il dipendente privo di green pass che ha già effettuato l’accesso sul posto di lavoro è
soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 600,00 ad
Euro 1.500,00 da parte del Prefetto territorialmente competente a seguito della
trasmissione degli atti relativi alla violazione da parte dei soggetti incaricati
dell’accertamento (Art.1, co. 8 e 9, D.L. n. 127/2021). In questo caso è altresì previsto
l’avvio di procedimento disciplinare.

Smart working
Per effetto della pubblicazione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
settembre 2021, …“ a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle amministrazioni è quella svolta in presenza ” (Art.1).
Il rientro in presenza del personale dipendente deve essere completato entro il 30 ottobre 2021.
L’amministrazione provvederà a definire le fasce di flessibilità, in entrata e in uscita finalizzate ad
evitare assembramenti non solo nella fase di accesso ai luoghi di lavoro ma altresì nell’utilizzo
dei mezzi di trasporto necessari al raggiungimento della sede di lavoro.
Al momento si resta in attesa della formalizzazione Decreto attuativo e delle Linee Guida che
saranno adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell’omogenea attuazione
delle misure previste dallo stesso decreto attuativo previo confronto con le organizzazioni
sindacali.

Fruizione delle ferie
Così come lo smart working non può essere considerato una modalità per ovviare al mancato
possesso del green pass, le ferie non potranno essere fruite per ovviare alla mancanza della
certificazione verde da parte del dipendente e potranno essere concesse dal dirigente di
riferimento solo in quanto compatibili con le esigenze di servizio.

Nuove norme