Il capo dipartimento del Ministero ha inviato alle scuole una spiegazione sul decreto e le modalità di attuazione del green pass per il ritorno in classe in presenza e in sicurezza.
L’articolo 1 del decreto legge dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti.
Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate – sulla base delle indicazioni fornite dal CTS – nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:
a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: -bambini di età inferiore a sei anni; -soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; -svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a).
b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b).
c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).
La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” , i soggetti che non possono disporre del certificato a causa di condizioni cliniche comprovate saranno tenuti ad esibire l’esenzione vaccinale. Il personale scolastico dovrà eseguire i controlli per verificare che le norme a,b,c vengano rispettate; inoltre dovranno controllare l’esibizione del green pass.
Il Legislatore stabilisce le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola: a decorrere dal quinto giorno, è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si specifica inoltre che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.