Parco Portofino: sentenza Tar non definitiva "Ridisegnate i confini" - LevanteNews
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Parco Portofino: sentenza Tar non definitiva “Ridisegnate i confini”

mappa parco portofino

Il Tribunale amministrativo del Lazio  ha emesso una sentenza in cui impone al ministero dell’Ambiente di rimodulare i confini del parco di Portofino entro trenta giorni. La sentenza non è definitiva e la rimodulazione provvisoria. La sentenza del Tar è in risposta ad un ricorso accolto solo parzialmente. Ora starà ai privati o enti coinvolti presentare o meno un ricorso che chieda la sospensiva del provvedimento. Da parte loro i ricorrenti, se la sentenza non verrà eseguita, potrebbero chiede un commissariamento ad acta del parco. Sarà il vicepresidente della Regione Piana, delega ai parchi, a proporre alla giunta se ricorrere o meno. Il Secolo oggi ha annunciato la sentenza senza accennare ad un probabile ricorso.

*****

La sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”, Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

contro Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la declaratoria dell’illegittimità
28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza2/9per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio formatosi sull’istanza presentata dalla Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino” e dalla Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., notificata in data 18.01.2021, ad oggetto il perfezionamento e la conclusione del procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino, di cui all’art. 1, comma 1116, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, unitamente all’adozione in via immediata dei provvedimenti provvisori di tutela cautelare e salvaguardia del Parco Nazionale di Portofino, ivi compresa la perimetrazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi etecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le Amministrazioni Statali e le Regioni, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della L.394/91; nonché, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a. per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la conclusione e il perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino, e,conseguentemente, per la condanna ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione dei provvedimenti pertinenti alla conclusione e al perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino e all’immediata riattivazione delle aree contigue al Parco Regionale di Portofino, ed in difetto affinché venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo delle medesime.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino” il 24/3/2021:per l’annullamento della nota prot. 0026060 del 12.03.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, notificata a mezzo pec in data 12.03.2021 e per il risarcimento del danno e/o indennizzo Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e dellaTutela del Territorio e del Mare e della Regione Liguria; Visti tutti gli atti della causa;

28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 – svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso video conferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa – la dott.ssa Ofelia Fratamico; Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Rilevato che-le associazioni ricorrenti hanno agito in giudizio avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Liguria) sulla loro istanza del 18.01.2021 avente adoggetto il perfezionamento e la conclusione del procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino di cui all’art. 1 comma 1116 della legge 27dicembre 2017 n. 205, unitamente all’adozione in via immediata dei provvedimenti provvisori di tutela cautelare e salvaguardia del Parco Nazionale di Portofino, ivi compresa la perimetrazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le Amministrazioni Statali e le Regioni, ai sensi dell’art. 34 comma 3 della l.n. 394/91… per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la conclusione e il perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino e … per la condanna … delle Amministrazioni intimate all’adozione dei provvedimenti (conseguenti)…” e per la nomina di un Commissario ad acta;-a sostegno delle loro domande, le ricorrenti hanno dedotto: a) di essere entrambe associazioni volte alla difesa dei valori naturalistici, ambientali,paesistici e culturali, l’una (Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”) in particolare, operante in relazione all’area del Parco di Portofino, l’altra (Verdi Ambiente e Società VAS) attiva in rapporto all’interoterritorio nazionale, b) di aver inoltrato, quali soggetti pienamente legittimati a promuovere la salvaguardia degli equilibri ecologici e degli ecosistemi, in data18.01.2021, un atto di significazione e diffida al Ministero dell’Ambiente e
28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza4/9della Tutela del Territorio e del Mare a perfezionare e concludere il procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino di cui all’art. 1comma 1116 della legge n. 205/2017, “a compiere i necessari adempimenti e ad adottare i provvedimenti per la definizione del perimetro e dei confini del Parco, ivi compresa la riattivazione delle aree contigue oggi sospese e per l’adozione e la costituzione dei pertinenti organi dell’Ente Parco Nazionale e dei rispettivi regolamenti, e… a formulare la proposta di decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco Nazionale di Portofino e a disporne l’invio al Capo dello Stato per la firma presidenziale, provvedendo alla relativa controfirma…”, c) di aver intimato con il medesimo atto alla Regione Liguria l’immediata riattivazione delle aree contigue al Parco Regionale di Portofino, nella parte di territorio ricadente nel Comune di Santa Margherita Ligure, d) di non aver ricevuto alcun riscontro dalle Amministrazioni intimate e di essere perciò state costrette ad adire il Tribunale avverso il silenzio;-contro la condotta inerte delle Amministrazioni predette le ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 2 della l.n. 241/1990,dell’art. 1 comma 1116 della l.n. 205/2017, dell’art. 35 comma 7 e dell’art. 34comma 3 della l.n. 394/1991, violazione del principio di buon andamento e d’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost, eccesso di potere per difetto di presupposti e per carenza di istruttoria, sviamento di potere,poiché sia il Ministero dell’Ambiente che la Regione, omettendo di rispondere con un provvedimento espresso alla loro istanza di concreta istituzione del Parco, già previsto dalla legge e di cessazione della sospensione della tutela delle Aree contigue, contravvenivano al dettato dell’art. 97 Cost. ed al principio di doverosità dell’azione amministrativa; 2) violazione degli artt. 1 e2 della l.n. 241/1990, dell’art. 1 comma 1116 della l.n. 205/2017, dell’art. 35comma 7 e dell’art. 34 comma 3 della l.n. 394/1991, violazione del principio di leale collaborazione tra diversi enti di governo, di buon andamento e d’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost, eccesso di potere 28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza per difetto di presupposti e per carenza di istruttoria, sviamento di potere,sotto altro profilo, avendo il parlamento con la legge 205/2017 esercitato il suo potere di istituzione del Parco Nazionale e dovendo tutte le Autorità coinvolte, ciascuna secondo le proprie competenze cooperare attivamente ai fini della concreta tempestiva attuazione del Parco stesso che non avrebbe potuto “essere procrastinata ad libitum e disattesa dallo stato, pena la violazione della legge istitutiva del Parco Nazionale”;-con il medesimo atto le ricorrenti hanno anche avanzato istanza cautelare,nonché domanda di condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni cagionati dal loro silenzio o all’indennizzo per l’ingiustificato ritardo nel provvedere ai sensi dell’art 2 bis comma 1 bis della l.n. 241/1990;-si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e la Regione Liguria,eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per numerosi profili e l’infondatezza, in ogni caso, nel merito delle pretese avversarie;-il 24.03.2021 le ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, anch’essi accompagnati da istanza cautelare, contro la nota prot. 0026060 del 12.03.2021 del Ministero della Transizione Ecologica;-alla camera di consiglio del 21.04.2021, fissata per esame delle istanze cautelari, le ricorrenti hanno rinunciato alla sospensiva, chiedendo che ogni questione fosse esaminata in sede di trattazione del ricorso avverso il silenzio all’udienza già fissata del 5.05.2021;-alla camera di consiglio del 5.05.2021 la causa è stata, infine, trattenuta indecisione;Ritenuto che-siano in parte meritevoli di accoglimento le eccezioni di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio formulate dalla difesa della Regione Liguria in relazione all’effettuazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della determinazione in via definitiva del perimetro del Parco Nazionale e della formulazione della proposta di decreto del Presidente della Repubblica di invio di essa al Capo dello Stato per la firma 28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza6/9presidenziale e per l’apposizione della relativa controfirma, poiché in tal caso viene richiesto “ai Giudici Amministrativi … di intervenire in un procedimento (di definizione di un parco nazionale) che è tuttora in divenire”e, dunque, di provvedere “al di fuori (del) perimetro di tutela avverso il silenzio della PA del codice del processo amministrativo”;-al riguardo la nota del Ministero del 12.03.2021, in cui viene riportato che“sono in corso approfondimenti in merito alle ulteriori possibili azioni da porre in essere per poter dar seguito al procedimento istitutivo”, nonché il fatto che i Comuni interessati dal progetto abbiano manifestato contrarietà alla delimitazione del Parco come attualmente prevista, auspicando, però, al contempo il confronto con gli altri interlocutori istituzionali al fine di addivenire ad una soluzione condivisa, dimostri, da un lato, la necessità di un approfondimento delle tematiche in discussione attraverso ulteriori atti istruttori, dall’altro l’indispensabilità di un accordo tra i diversi soggetti coinvolti per la concreta definitiva delimitazione ed attuazione del Parco Nazionale;-anche la legge n. 394/1991, nel prevedere al comma 5 dell’art. 1 che “nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell’articolo 27della legge 8 giugno 1990 n. 142”, renda inammissibile il ricorso avverso il silenzio nella parte suddetta, in rapporto alla pretesa avanzata dalle ricorrenti di considerare del tutto vincolato ed obbligato il percorso procedimentale perla definizione e l’attuazione del Parco Nazionale di Portofino;-in base alla medesima legge, n. 394/1991 il ricorso proposto avverso il silenzio risulti, invece, ammissibile e fondato nella parte relativa all’esistenza di un obbligo del Ministero di provvedere ad una definizione provvisoria del Parco Nazionale istituito ed al corrispondente dovere di leale collaborazione degli enti a vario titolo coinvolti nella protezione dei beni ambientali e nella tutela dell’assetto del territorio, ed in primis della Regione, tutti tenuti, come 28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza7/9detto, ad attuare congiuntamente all’Amministrazione Statale forme di  cooperazione ed intese per partecipare alla tutela ed alla gestione delle are enaturali ed ancor prima alla loro delimitazione, vista anche la scadenza del termine previsto dall’art. 35 comma 7 della medesima legge 394/1991 per cui“Ove non diversamente previsto, il termine per l’espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque” e considerato il dettato dell’art. 34 comma 3 l. cit che stabilisce che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, finoalla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell’ambiente in conformità ai principi di cui all’articolo 9”;-dunque il ricorso avverso il silenzio debba essere, per tale parte, accolto e che debba essere dunque ordinato al Ministero di provvedere – visto il lungo tempo trascorso dall’istituzione del Parco Nazionale con l’inserimento della lettera f ter al comma 1 dell’art. 34 della l.n. 394/1991 ad opera dell’art. 1comma 1116 della l.n. 205 del 27.12.2017 – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, a tale delimitazione provvisoria, nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi;-quanto alla parte del ricorso relativa al silenzio che la Regione Liguria avrebbe illegittimamente serbato sulla richiesta di “immediata riattivazione delle aree contigue al Parco Regionale di Portofino nella parte di territorio ricadente nel Comune di Santa Margherita Ligure, sottoponendo alla Giunta 28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza8/9Regionale l’abrogazione della deliberazione della G.R. del 12 luglio 2018 n.532 e dei relativi atti presupposti, questa risulti da un lato inammissibile, in quanto volta a stimolare l’autotutela dell’Amministrazione regionale, dall’altro lato, comunque, riassorbita quanto all’istanza di ripristino della tutela di aree in passato protette, dalla declaratoria dell’obbligo del Ministero di adottare la delimitazione provvisoria e tutte le misure di salvaguardia necessarie a proteggere adeguatamente i valori ambientali che hanno portato all’istituzione del Parco Nazionale;-il ricorso avverso il silenzio debba essere dunque, come detto, in parte dichiarato inammissibile e per il resto accolto;-per la trattazione dei motivi aggiunti di carattere impugnatorio e della domanda di risarcimento del danno e/o indennizzo debba essere disposto il mutamento del rito;-le spese del procedimento avverso il silenzio possano essere compensate,visto l’esito complessivo di tale fase del giudizio

;P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), non definitivamente pronunciando,-

dichiara il ricorso in parte inammissibile, ai sensi di cui in motivazione;

-accoglie per il resto il ricorso avverso il silenzio, ordinando al Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare di provvedere nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, ai sensi dell’art. 34 comma 3 l. cit., nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi;-

dispone per la restante parte del ricorso e per i motivi aggiunti il mutamento del rito in rito ordinario;-compensa tra le parti le spese del ricorso avverso il silenzio

Ordina

che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa 28/6/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizzahttps://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza9/9Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:Elena Stanizzi,Presidente, Silvio Lomazzi,Consigliere, Ofelia Fratamico,Consigliere, Estensore Ofelia Fratamico Elena Stanizzi.