Sestri: ex verifica ispettori Mef, un'interrogazione - LevanteNews
LA REDAZIONE
Scrivici
PUBBLICITÀ
Richiedi contatto
Politica

Sestri: ex verifica ispettori Mef, un’interrogazione

Dal Gruppo consiliare “Lega Liguria Salvini Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente interrogazione

Oggetto: accertamento delle eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi ex verifica ispettori Mef

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Vista la “Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 12 dicembre 2016 al13 gennaio 2017 al Comune di Sestri Levante”, datata Roma 03/03/2017;

Viste le “Osservazioni e chiarimenti” redatte dal Comune di Sestri Levante in risposta alla“Relazione sulla verifica amministrativo-contabile”

Vista la lettera del MEF rif.to prot entrata n. 257199, Risposta a nota n. 45984 del 14/12/2018,ad oggetto “Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Sestri Levante (GE). Rif.Prot. S.I. 1560/IV”, nella quale è scritto:

“Con la nota n. 155078 del 25.7.2017 è stata trasmessa la relazione e l’elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 13) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l’invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo ed a darne conoscenza agli uffici di questo Dipartimento. Dall’esame delle considerazioni pervenute con la nota che riscontra, possono considerarsi superate, a fronte delle argomentazioni addotte o delle iniziative intraprese, le questioni rilevate in sede ispettiva, relativi ai rilievi: n. 1, n. 2 punto1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, e 13 punto 1), punto 2) lett. ii), iii) iv); punto 3 e punto 4.Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

Irregolare conferimento, in modalità diretta, dell’incarico per lo svolgimento del premio Andersen nel biennio 2014-2015 (rilievo n. 2.2)

Il Comune richiama, a sostegno della legittimità del proprio operato, la norma del codice dei contratti pubblici che prevede l’affidamento diretto nei casi in cui la prestazione possa essere fornita da un unico operatore economico, capace, come nel caso in esame, di offrire una determinata prestazione artistica avente il carattere dell’infungibilità. L’Ente, tuttavia, argomenta l’infungibilità semplicemente sulla circostanza che la direzione artistica è stata sempre affidata,dal 2004, ad Artificio 23. L’infungibilità può derivare da ragioni di tipo tecnico odi privativa industriale; la presunta esistenza di un diritto esclusivo non implica che il bisogno del contraente non possa venir soddisfatto rivolgendosi ad altri operatori. Le decisioni passate da parte del contraente, pertanto, non devono e non possono vincolarlo nei comportamenti futuri. L’infungibilità nel caso in esame di fatto non deriva da caratteristiche oggettive, ma dall’acquisizione di una sorta di monopolio organizzativo, che contrasta con i principi di imparzialità, pubblicità, concorrenza (ex multis Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, del. n. 88/2018/VSGO).

Il rilievo resta, pertanto, confermato.

Incentivi progettazione interna: 1) mancato aggiornamento del regolamento interno alla disciplina vigente e conseguente illegittimità, in assenza dell’adozione di un nuovo regolamento, delle eventuali future determine adottate per la liquidazione degli incentivi maturati successivamente alle modifiche normative introdotte dal Legislatore; 2) irregolare previsione nel regolamento per la disciplina degli incentivi in questione, approvato con D.G. n. 236/2011 e vigente di no al 20.12.2015, della possibilità di corrispondere i suddetti incentivi anche per lavori di manutenzione ordinaria; 3) conseguente illegittima ripartizione degli incentivi per manutenzioni ordinarie ed anche per lavori affidati in somma urgenza (rilievo n. 3).

Per quanto riguarda l’osservazione di cui al punto 1, si evidenzia che la mancata approvazione, da parte dell’Ente, del regolamento per la corresponsione degli incentivi tecnici preclude la possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi maturati successivamente alla suddetta modifica normativa, come chiaramente ribadito da una deliberazione della Corte dei conti (del. n. 10 del18.03.2016, Sezione Autonomie) ed espone l’Ente a possibili contenziosi.Per quanto riguarda gli altri due punti, si osserva che il campione di determine esaminato in sede di verifica ispettiva ha mostrato che sono stati liquidati compensi a fronte di attività di manutenzione ordinaria. La circostanza che gli incentivi non siano più corrisposti a tale titolo, in un momento peraltro non precisato dall’Ente, non vale a sanare irregolarità pregresse.

Il rilevo resta, così, confermato.

Posizioni organizzative: violazione principio onnicomprensività retribuzione accessoria (rilievo n. 4).

L’Aran ha chiarito (ex multis Orientamento applicativo RAL 1356) che, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e vigenti nel periodo di riferimento della verifica ispettiva, gli ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono solo:

a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, previsti dal codice dei contratti pubblici;

b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art. 27 CCNL del 14.9.2000;

c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

d) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del CCNLdel 5.10.2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 16 del CCNL del 5.10.2001;

g) i compensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condonoedilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326/2003.

Ciò posto, ai titolari di posizioni organizzativa non possono essere attribuiti in maniera legittima ulteriori compensi, al di fuori di quelli sopra indicati.

Il rilevo, per tale motivo, non può essere superato.


Retribuzione accessoria dirigenti: 1) irregolare corresponsione di un’indennità fissa correlata alla complessità dell’Area conferita ad interim dal 2.07.2011 al31.12.2012, piuttosto che alla retribuzione di risultato spettante al dirigente vacante della predetta Area a seguito dell’esercizio di valutazione operato dall’OIV circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 2) violazione del principio concernente l’onnicomprensività della retribuzione verificata,limitatamente ad una sola posizione dirigenziale, per l’importo complessivo di euro 79,96 negli anni 2011 e 2012 (rilievo n. 10) e Trattamento accessori o Segretario comunale: 1) violazione del principio relativo all’onnicomprensività della retribuzione di posizione nel biennio 2011-2012; 2) retribuzione di risultato: i) mancata formale preliminare assegnazione obiettivi di risultato per tutti gli anni verificati; ii) calcolo dell’importo corrisposto in funzione di una percentuale superiore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento(10&% del monte salari) (rilievo n. 11).

In riferimento ai rilievi n. 10 e n. 11, si prende atto dei provvedimenti correttivi che l’Ente ha già assunto o che, secondo quanto dichiarato, prevede di assumere,nonché dell’intenzione di procedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, ma si fa presente che le irregolarità potranno ritenersi superate solo a seguito dell’effettivo recupero. Si prende, altresì, atto dell’affermazione che gli obiettivi assegnati al Segretario comunale erano specificati nel PEG. Precisando che gli obiettivi del PEG non possono essere ritenuti equivalenti a quelli individuali da assegnarsi in sede di piano della performance, ad ogni modo, per stessa ammissione del Comune, in ordine al raggiungimento degli stessi è mancata comunque qualsiasi valutazione. Questo rende impossibile superare la criticità.

Acquisizione beni, lavori e servizi: 2) Acquisizione del servizio di pulizia: i)reiterati affidamenti in modalità diretta del servizio, anche mediante utilizzo improprio dell’istituto della proroga (rilievo n. 13, punto 2, lett. 1)

Il Comune richiama a fondamento della legittimità del proprio operato l’art. 5della legge n. 381/1991, a norma del quale, al ricorrere di determinati presupposti, ben individuati dalla legge stessa, è possibile sottoscrivere contratti in via diretta con cooperative sociali di tipo B, in deroga alla disciplina dei contratti pubblici. Alla norma in esame, tuttavia, sono state apportate modifiche dall’art. 1 comma 610 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015),che ha aggiunto un’ulteriore condizione per poter procedere alla stipula di convenzioni con le cooperative di tipo B: il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza

E’ di tutta evidenza che il reiterato ricorso a proroghe si pone in contrasto con il principio di rotazione che il legislatore ha inteso tutelare.

Il rilevo, pertanto, non può ritenersi superato.

Verificato che la predetta lettera del MEF si conclude con la seguente esortazione:

“Si ricorda, infine, che l’Ente è tenuto, comunque, a procedere all’accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l’Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all’autonoma iniziativa di codesto Ente l’adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese, si comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione,fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.”

Vista la deliberazione n. 52/2021/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, nella quale riguardo alla verifica del MEF è scritto:“

Con riferimento ai risultati della verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Sestri Levante di cui alla nota 250556 del 28 novembre 2019, il Comune ha precisato che “le somme illegittimamente corrisposte al personale eai dirigenti risultano essere di modesta entità. Sono in corso le attività preliminari per il recupero in considerazione del fatto che alcuni dipendenti cui sono dirette tali azioni risultano essere trasferiti presso altri enti”.Si sollecita l’ente a procedere al tempestivo recupero di quanto illegittimamente corrisposto.”

Vista la deliberazione n. 52/2021/PRSP della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo;

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere se l’Ente ha proceduto all’obbligatorio accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l’Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Chiedono inoltre chi abbia svolto questo incarico e che sia prodotta ai Consiglieri la relativa relazione.

Albino Armanino Paolo Smeraldi

Più informazioni