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Colonia Fara, Legambiente perde e paga

 

Il Consiglio di Stato respinge il ricordo di Legambiente avverso ad una sentenza del Tar relativo alla Colonia Fara. Di seguito la sentenza pubblicata oggi:

“Sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2009, proposto da:
Legambiente Onlus e Legambiente Onlus (Liguria), rappresentate e difese dagli avv. Paula Bongiorni, Maria Dolores Furlanetto, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via A. Vivaldi, n.15;

contro

– il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Liguria, e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– il Comune di Chiavari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Rusca e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza della Liberta’, n. 13;
– la Regione Liguria; la Provincia di Genova; il Centro Arte S.r.l. Vas; Verdi Ambiente e Societa’; gli Scogli Srl, non costituitisi in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00323/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE IMMOBILE.

 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, della Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Liguria, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria e del Comune di Chiavari;

 Viste le memorie difensive;

 Visti tutti gli atti della causa;

 Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avvocato Sivieri e l’ avvocato dello Stato Gerardis;

 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO e DIRITTO

 1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposto avanti al T.A.R. della Liguria l’ Associazione Legambiente Liguria impugnava il provvedimento prot. n. 1824 del 03.03.2008, con il quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria aveva autorizzato l’alienazione dell’immobile denominato “Colonia Marina Fara”, di proprietà del Comune di Chiavari, nonché gli atti del successivo procedimento ad evidenza pubblica di vendita dell’ immobile con aggiudicazione alla società Centro Arte a r.l., chiedendone l’annullamento per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

 Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile, perché proposto dall’articolazione regionale di Legambiente mentre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la legittimazione “ad causam”, ai sensi dell’ art. 18 della legge n. 349/1986, appartiene alla sola Associazione nazionale formalmente riconosciuta e non alle sue strutture territoriali, anche in presenza di un provvedimento ad efficacia territoriale circoscritta.

 Avverso detta sentenza ha proposto appello Legambiente o.n.l.u.s. e, pur non contestando le conclusioni del T.A.R. circa il soggetto legittimato a proporre impugnativa, ha posto in rilievo come in sede di istanza di prelievo il presidente nazionale abbia ratificato e fatto propria l’ iniziativa del presidente della struttura regionale, titolare di delega a stare in giudizio nell’ interesse dell’ associazione. Ha inoltre rinnovato i motivi formulati avverso il provvedimento impugnato non esaminati dal T.A.R., insistendo l’annullamento del provvedimento gravato.

 Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Comune di Chiavari, che hanno contrastato, con le rispettive memorie, le domande attoree e concluso per la conferma della sentenza appellata.

 All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 2). L’appello incorre in un primo profilo di irricevibilità.

 2.1).Gli atti avverso cui è indirizzata dalla domanda di annullamento dell’ Associazione Legambiente attengono ad una complessa procedura di alienazione a soggetto privato del compendio immobiliare denominato “Colonia Marina Fara”) di proprietà del comune di Chiavari, che ha preso le mosse dall’ autorizzazione all’ alienazione rilasciata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, ai sensi dell’ art. 55 del d.lgs. n. 42/2004, e si è concluso con l’ aggiudicazione di cui al verbale di vendita con incanto del 16.07.2008.

 L’art. 23 bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall’ art. 4 della legge n. 205/2000 assoggetta, tra gli altri, i giudizi relativi alle “procedure di dismissione di imprese o beni pubblici” a più ridotti termini processuali ed, in particolare, stabilisce in trenta giorni dalla notificazione della sentenza del T.A.R. il termine per proporre appello.

 Nella specie la sentenza impugnata è stata notificata all’odierna appellante il 17.04.2009, mente gli adempimenti per la notifica del ricorso di appello sono stati avviati per la notifica a messo il servizio postale in data 16.06.2009, una volta consumatosi il termine decadenziale di trenta giorni prima richiamato

 2.2).Il ricorso, come dichiarato dal T.A.R. è altresì inammissibile.

 Con ripetuti arresti giurisprudenziali questo Consiglio si è espresso, con riguardo anche all’ associazione ambientalista odierna appellante, nel senso che la legittimazione ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’ annullamento di atti illegittimi”, prevista dall’ art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale – destinataria del decreto di individuazione di cui all’ art 13 della legge citata – e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. (cfr. “ex plurimis” sez. VI n. 5453 del 19.10.2007; n. 5111 del 03.10.2007 ; Sez. IV n. 2151 del 14.04.2006; sez. IV n. 3878/2001).

 L’articolazione regionale costituisce un soggetto a sé stante e non rientra nella sfera di previsione del citato art. 13, che assume a riferimento il “carattere nazionale” degli organismi che perseguono gli scopi di protezione ambientale e, in tali limiti, assegna, previo atto di individuazione formale, la legittimazione ad essere parte nei giudizi contemplati dal successivo art. 18, comma quinto.

 Né lo speciale regime pubblicistico sulla legittimazione ad agire, che discende dall’art. 13 della legge n. 349/1986 e dal provvedimento ministeriale attuativo, può ricevere deroga dalle disposizioni dello statuto dell’associazione o per effetto di accordi fra gli associati, che sono chiamati ad operare su un piano strettamente privatistico.

 Siffatte norme si riflettono sull’assetto organizzatorio interno dell’ ente e possono, tutto, al più disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non distribuire verso le articolazioni territoriali la posizione legittimante all’ impugnativa, che resta in capo all’ente che ne è titolare in virtù di investitura legale ed eccezionale.

 Segue che, diversamente da quanto invocato dall’Associazione istante, la carenza di legittimazione all’ impugnativa non può formare oggetto di sanatoria in virtù di successivo atto di ratifica. Questa potrebbe intervenire a convalida del difetto di rappresentanza organica della persona fisica che ha promosso la lite, ma non al fine di conferire, sul piano sostanziale, la legittimazione alla contestazione dell’atto di rilievo ambientale ad ente che ne è privo, essendo la titolarità dell’ azione – nei limiti e per l’ oggetto individuato dall’ art. 18 comma quinto, della legge n. 349/1986 – riservata alle sole associazioni selezionate ai sensi dell’ art. 13 della legge medesima.

 Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si 1iquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) da corrispondersi, nella misura della metà della predetta somma, rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Comune di Chiavari.

 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila) in favore dell’Amministrazione statale e del Comune di Chiavari in misura di un mezzo ciascuno; nulla per il resto.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Giuseppe Barbagallo, Presidente. 

Paolo Buonvino, Consigliere

 Roberto Garofoli, Consigliere

 Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

 Claudio Contessa, Consigliere